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Art. 124 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
 
Riduzione aliquota IVA per le  cessioni  di  beni  necessari  per  il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 
 
  1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il  numero  1-ter,  e'
aggiunto il seguente: "1-ter.1.  Ventilatori  polmonari  per  terapia
intensiva  e  subintensiva;   monitor   multiparametrico   anche   da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e  pompe  peristaltiche  per
nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi  per  ventilazione  a
pressione  positiva  continua;  maschere  per  la  ventilazione   non
invasiva;  sistemi  di  aspirazione;   umidificatori;   laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico;  centrale
di  monitoraggio  per  terapia  intensiva;  ecotomografo   portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche;
mascherine Ffp2 e Ffp3;  articoli  di  abbigliamento  protettivo  per
finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in  nitrile,
visiere  e  occhiali  protettivi,  tute  di  protezione,  calzari   e
soprascarpe,   cuffie   copricapo,   camici   impermeabili,    camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;  dispenser
a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri;  perossido
al 3 per cento in litri;  carrelli  per  emergenza;  estrattori  RNA;
strumentazione per diagnostica  per  COVID-19;  tamponi  per  analisi
cliniche; provette sterili;  attrezzature  per  la  realizzazione  di
ospedali da campo;". 
  2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica  da  Covid-19,
le cessioni di beni di  cui  al  comma  1,  effettuate  entro  il  31
dicembre 2020, sono esenti  dall'imposta  sul  valore  aggiunto,  con
diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633. 
  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati  in
257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 
 
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